La rottamazione dei beni aziendali è una procedura necessaria per evitare la presunzione fiscale di cessione. L’iter per arrivare a ciò consiste nell’avviare a distruzione i cespiti non più utilizzabili e/o i beni merce obsoleti.
Cos’è la presunzione di cessione?
Secondo il DPR 441/1997 “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”.
Beni strumentali e beni merce
Ogni impresa e/o attività ha dei beni definiti “strumentali” – definiti anche cespiti – che altro non sono che quei beni acquistati dall’imprenditore per essere utilizzati nella sua attività. Il costo dei beni strumentali, se superiore a € 516,46 non si può dedurre per intero durante l’anno di acquisto del bene. In questo caso bisognerà ricorrere all’ammortamento ossia la procedura utilizzata per ripartire il costo dei beni strumentali, da mettere in pratica secondo le linee guida contenute nelle tabelle ministeriali. Tramite ammortamento la ripartizione del costo avviene non tutta in una volta, ma in più “rate” durante un lasso di tempo definito.
Viceversa, per beni “merce” si intendono quei beni destinati alla vendita nel breve termine. Anche per questa tipologia, potrebbe essere necessaria una dismissione, o meglio dire distruzione, qualora risultino obsoleti, danneggiati, fuori moda, scaduti o comunque invendibili.
Entrambe le tipologie di beni sopra descritti rappresentano un elemento sensibile per l’Amministrazione finanziaria di un’azienda. Pertanto, quando risulta necessaria la loro dismissione e/o rottamazione, bisognerà seguire determinate procedure.
Dismissione di beni obsoleti
Secondo il DPR 441/1997 citato sopra, “la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, distrutti o perduti”. L’ obiettivo è quindi quello di dimostrare che i beni siano stati distrutti e non venduti così da evitare l’applicazione di sanzioni per l’evasione dell’IVA e l’evasione ai fini dell’imposte sui redditi.
Tale decreto è stato poi seguito dalla Circolare Ministeriale n.193/E/1998 che ha cercato di fare maggiore chiarezza sulle modalità operative. Infine è intervenuto il D.lgs. n.70/2011 che ha introdotto una procedura semplificata.
Le procedure possono essere le seguenti:
- Autoconsumo o cessione ai soci (dismissione da parte della società)
- Dismissione di beni con valore complessivo superiore ai 10.000 €
- Dismissione di beni con valore complessivo inferiore ai 10.000 €
Autoconsumo o cessione ai soci
Potrebbe succedere che, in una società che debba dismettere dei beni, alcuni soci si offrano per prendersi carico direttamente dello smaltimento dei beni rivolgendosi ad operatori specializzati.
L’aspetto importante di questa procedura è che l’assegnazione dei beni ai soci, al fine di dismetterli dal complesso aziendale, deve essere fatturata e assoggettata ad IVA.
Questo, nel caso in cui, all’atto di acquisto degli stessi beni l’Iva è stata detratta. In caso contrario l’operazione fatturata sarà non soggetta ad Iva.
Rottamazione beni con valore complessivo superiore ai 10.000 €
La scelta migliore per procedere alla rottamazione dei beni è sicuramente quella di avvalersi di operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti. In questo caso è opportuna che venga raccolta la seguente documentazione
- DDT – Documento di Trasporto: è il documento che dimostra l’effettivo trasporto del bene oggetto dello smaltimento, nel quale deve essere indicato che si tratta di una “rottamazione”, il destinatario, la data, la natura e la quantità dei beni da distruggere.
- Formulario di identificazione rifiuto: è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Deve essere obbligatoriamente vidimato presso la Camera di Commercio competente. Deve recare le caratteristiche del bene oggetto della dismissione e la descrizione del suo stato fisico.
Inoltre, qualora i beni smaltiti superino un valore complessivo di 10.000 €, oltre ai documenti sopra descritti, sarà necessario seguire il seguente iter previsto dal DPR 441/1997:
- Comunicazione tramite PEC all’Agenzia dell’Entrate o al Comando della Guardia di Finanza in cui si segnala che avverrà la rottamazione dei beni. La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima dell’inizio della distruzione e deve riportare:
- Luogo, data e ora della rottamazione dei beni.
- Natura dei beni e modalità di distruzione.
- Ammontare complessivo dei beni.
- Eventuale valore ottenibile della distruzione.
- Verbale redatto dai pubblici ufficiali: rappresentanti della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti a recarsi sul posto in occasione della distruzione e redigere un apposito verbale volto all’accertamento della rottamazione dei beni. Anche in questo caso è importante che nel verbale risultino data, ora, luogo, natura e quantità dei beni e ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.
Rottamazione beni con valore complessivo inferiore ai 10.000 €
Il D.Lgs. 70/2021 ha introdotto una procedura semplificata per le distruzioni di beni obsoleti con un valore inferiore ai 10.000 €, avvalendosi di un’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tale procedura sostituisce la redazione del verbale da parte di pubblici ufficiali; viceversa la comunicazione all’Agenzia dell’Entrate rimane obbligatoria.
Anche nella dichiarazione sostitutiva devono comunque essere riportati ora, data e luogo in cui i beni vengono rottamati e la natura, la quantità, la quantità e l’ammontare del costo dei bei distrutti.
Affidarsi a professionisti dello smaltimento è la soluzione migliore
La scelta di affidarsi a professioni dello smaltimento dei rifiuti è sicuramente la scelta migliore per avere la sicurezza che i beni obsoleti vengano effettivamente distrutti.
REM Ecologia opera nel settore da molto tempo e può vantare centinaia di distruzioni certificate alle spalle. Le rottamazioni avvengono soprattutto tramite triturazione, se il materiale lo permette. In questo modo si avrà la completa certezza che il materiale venga distrutto. Oltre alla presenza dei pubblici ufficiali – qualora il valore sia superiore ai 10.000 € – e del Cliente, può essere richiesto anche una prova video della rottamazione con l’emissione di un certificato di avvenuta distruzione.
I nostri tecnici commerciali sono sempre disponibili per effettuare un sopralluogo, completamente gratuito e senza impegno, per trovare la miglior soluzione di rottamazione beni per il Cliente.