Il produttore deve spesso scontrarsi con delle oggettive difficoltà di gestione, sia per quanto concerne la parte burocratica che per quella pratica, quando decide di procedere con lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Tali rifiuti, infatti, necessitano di particolari modalità di gestione e di specifiche accortezze che, se non rispettate, possono comportare anche sanzioni molto salate nonché penali.
Vediamo quindi quali sono i passaggi per non commettere errori e a chi ci si deve affidare (SPOILER: affidarsi sempre e solo a professionisti certificati).
Sottolineiamo che la gestione dei rifiuti è regolamentata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Smaltimento rifiuti pericolosi: classificazione e caratterizzazione
Un aspetto da non trascurare assolutamente è quello della corretta classificazione e caratterizzazione del rifiuto, quindi dell’assegnazione del codice EER che, precisiamo, è un onere che spetta al produttore del rifiuto.
Spesso i due termini – classificazione e caratterizzazione – vengono utilizzati erroneamente come sinonimi. Senza entrare in tecnicismi che potrebbero creare solo confusione, basti sapere che la classificazione è intesa come il processo che porta all’individuazione del codice EER. Di fatti, lo strumento utilizzato per questa procedura è proprio l’Elenco Europeo dei Rifiuti.
I rifiuti sono classificati, in base alla loro origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali; e, in base alle loro caratteristiche, in pericolosi o non pericolosi. In caso di rifiuto pericoloso, dovranno poi essere definite le specifiche caratteristiche di pericolo (H).
Non sempre però questo procedimento è così semplice, l’Elenco Europeo dei Rifiuti è in molti casi non così preciso per molti processi produttivi, pertanto, per molte tipologie di rifiuti, è troppo generica. Quindi si rende necessaria la caratterizzazione del rifiuto.
Cosa si intende per caratterizzazione, perciò? È la raccolta di tutte le informazioni utili sul processo produttivo che ha generato quel rifiuto: dalla raccolta di tutte le schede di sicurezza (per legge i fornitori delle materie prime devono fornirli) delle materie utilizzate, delle sostanze con cui è venuto a contatto, fino alle trasformazioni dello stato fisico dovute ai fenomeni o reazioni chimico/fisiche. In molti casi si rende anche necessaria un’analisi chimica eseguita in laboratorio – per alcuni rifiuti l’analisi è obbligatoria.
Il laboratorio che emetterà il certificato analitico, indicherà sullo stesso anche le eventuali classi di pericolosità:
- HP 1 Esplosivo
- HP 2 Comburente
- HP 3 Infiammabile
- HP 4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari
- HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di respirazione
- HP 6 Tossicità acuta
- HP 7 Cancerogeno
- HP 8 Corrosivo
- HP 9 Infettivo
- HP 10 Tossico per la riproduzione
- HP 11 Mutageno
- HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta
- HP 13 Sensibilizzante
- HP 14 Ecotossico
- HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.
Confezionamento ed etichettatura
I rifiuti, in base alla loro pericolosità o meno, allo stato fisico e alle loro caratteristiche chimico/fisiche, devono essere confezionati secondo certe modalità, anche per agevolare il futuro smaltimento/recupero.
Sicuramente una delle regole che il produttore deve sempre rispettare è quella di mantenere ben divisi i rifiuti prodotti, soprattutto quando parliamo di scarti pericolosi. Stoccando insieme i rifiuti pericolosi e quelli che non lo sono, si rischia di contaminare anche i materiali che invece potrebbero essere recuperabili, oltre ovviamente a commettere delle azioni illegali.
Ormai tutti gli impianti di smaltimento e recupero hanno adottato delle direttive molto rigide per quanto concerne il confezionamento dei rifiuti in fase di accettazione del carico. Quindi un confezionamento non idoneo rischia di essere motivo di respingimento del carico da parte dell’impianto; non solo, stesso discorso vale per i trasportatori, i quali, una volta caricato il materiale ne diventano a tutti gli effetti i responsabili, quindi preferiscono non caricare rifiuti confezionati/imballati non correttamente per non incorrere in gravi sanzioni.
Anche in questo caso il nostro consiglio è quello di affidarsi ad aziende di smaltimento che forniscano direttamente attrezzature per la raccolta dei rifiuti: dai semplici container ai compattatori per i grossi volumi, fino agli imballi omologati come fusti, fustini, big bags, ceste ermetiche, ecc.
Un altro onere che spetta al produttore è quello di etichettare correttamente i rifiuti prodotti, va da sé che quest’obbligo risulta ancora più importante nel momento in cui si maneggiano rifiuti pericolosi.
Tale procedura è da rispettare già in fase di deposito temporaneo, ossia lo stoccaggio/raggruppamento dei rifiuti in aree dedicate all’interno dell’azienda. L’articolo 184 del decreto legislativo 152/2006, la norma quadro sui rifiuti, prevede che:
«[…] i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno […]».
Una delle condizioni che deve rispettare il deposito temporaneo in azienda è proprio l’etichettatura. Quindi la necessità, per tutti i rifiuti pericolosi presenti in deposito temporaneo, del posizionamento, in corrispondenza del luogo o sui contenitori in cui sono detenuti, di etichette dove sia indicato il codice EER, la descrizione, le frasi di pericolo (frasi H) assegnate ai rifiuti, le etichette di pericolo e la R nera su sfondo giallo.
Valutazione ADR
Quando parliamo di smaltimento rifiuti pericolosi, un altro aspetto importante che il produttore non deve tralasciare è quello della normativa ADR, ossia l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
Alcune tipologie di materiali pericolosi necessitano di ulteriori accortezze nel momento in cui vengono movimentati all’interno dell’azienda e durante il trasporto per il successivo smaltimento o recupero. Tali accortezze sono regolamentate dall’accordo ADR che suddivide le merci in 9 classi di pericolo le quali, in virtù di bipartizione e tripartizioni diventano 13:
- Classe 1 – Materie ed oggetti esplosivi
- Classe 2 – Gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione
- Classe 3 – Materie liquide infiammabili
- Classe 4.1 – Solidi infiammabili
- Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea
- Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
- Classe 5.1 – Comburenti
- Classe 5.2 – Perossidi organici
- Classe 6.1 – Materie tossiche
- Classe 6.2 – Materie infettanti
- Classe 7 – Radioattivi
- Classe 8 – Corrosivi
- Classe 9 – Materie pericolose diverse
A queste classi corrispondono degli specifici pittogrammi ADR che dovranno essere affissi sui colli rispettando le direttive della normativa.
Conoscere o meno se una determinata merce e successivo rifiuto siano soggetti alla normativa ADR non è cosa semplice, difatti in questi casi interviene un tecnico specializzato che redige una valutazione ADR prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del rifiuto, i quantitativi, le pericolosità, ecc. Il risultato della valutazione indicherà se il materiale sarà da gestire secondo ADR, quindi utilizzare imballi specifici per il confezionamento etichettandoli correttamente con i relativi pittogrammi.
Anche in questo caso, le aziende di smaltimento rifiuti pericolosi maggiormente strutturate dispongono di tecnici specializzati per poter eseguire la valutazione al Cliente fornendogli tutte le informazioni corrette per lo stoccaggio e il successivo trasporto dei rifiuti. Quindi consigliamo di affidarvi a professionisti che eseguano un servizio completo, dalla caratterizzazione del rifiuto fino alla valutazione ADR (se necessaria).
Raccolta e trasporto
Il trasporto dei rifiuti può avvenire solo con mezzi autorizzati. A seconda della tipologia di rifiuto e del suo confezionamento, verrà utilizzato un mezzo idoneo per svolgere l’operazione nel modo corretto e in totale sicurezza. Va da sé che un rifiuto confezionato all’interno di fusti verrà trasportato con un mezzo diverso rispetto ad un rifiuto sfuso all’interno di un container. Ribadiamo l’importanza di un corretto confezionamento dei rifiuti, quindi imballi non lacerati o percolanti/gocciolanti, e di una precisa etichettatura, al fine di prevenire una mancata presa del carico da parte del trasportatore, dato che ne diventa anch’esso responsabile.
Sembrerà scontato, ma vogliamo comunque sottolineare l’importanza di affidarsi ad aziende specializzate che abbiano mezzi autorizzati ed operatori professionisti. Segnaliamo che, in caso di trasporto ADR, anche il mezzo dovrà essere allestito secondo ADR e l’autista essere in possesso del relativo patentino.
Smaltimento rifiuti pericolosi
La fase di caratterizzazione del rifiuto indicherà se è possibile avviarlo a trattamento per il successivo recupero o se è necessario procedere con il suo smaltimento. In caso di recupero, il rifiuto verrà trattato presso impianti autorizzati in cui verrà messo in sicurezza e, tramite operazioni di bonifica, verranno selezionate le frazioni valorizzabili da avviare a riciclo.
Diversamente, se il rifiuto ha finito il suo ciclo vita e non può più essere riciclato in nessun modo, sarà destinato allo smaltimento presso discariche autorizzate o a recupero energetico presso termovalorizzatori dedicati, contribuendo comunque al fabbisogno sociale.
Fortunatamente, la gestione dei rifiuti è diventata sempre più un settore monitorato dalle autorità competenti per prevenire e sanzionare i comportamenti illeciti. Ciò implica una maggiore attenzione di tutti i soggetti interessati, dal produttore del rifiuto fino allo smaltitore finale, a svolgere le proprie attività rispettando rigorosamente le normative. Per questo motivo consigliamo di affidarsi solo a professionisti veri con esperienza e strutturati per poter coordinare tutte le fasi che compongono la gestione del rifiuto, dalla sua caratterizzazione fino allo smaltimento, al fine di evitare sgradevoli sanzioni che, nei casi più gravi, possono essere anche di tipo penale.