La legge n.108 del 29 luglio 2021 (conversione del noto “Decreto Semplificazioni”) ha apportato l’ennesima modifica al D.lgs. 116/2020, più comunemente chiamato “Circular Economy”, in merito all’attestazione di avvenuto smaltimento.
Premessa
Il succitato D.lgs. 116/2020 stabiliva che: un produttore, il quale conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, rispettivamente raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, può ritenersi sollevato da responsabilità ricevendo un’attestazione di avvenuto smaltimento (ai sensi del DPR n. 445/2000) sottoscritta dal titolare dell’impianto, oltre ovviamente al formulario di identificazione del rifiuto.
Novità sull’attestazione di avvenuto smaltimento
Tale norma non indicava il soggetto tenuto al rilascio dell’attestazione, inoltre non prendeva in considerazione le responsabilità di eventuali ulteriori soggetti a vario titolo subentranti all’interno della gestione dei rifiuti stessi. Il soggetto produttore di rifiuti, conferendoli all’impianto intermedio per le sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, non poteva sapere a quale destino finale tali rifiuti fossero poi conferiti per il definitivo recupero o smaltimento. Inoltre il soggetto che per primo riceveva tali rifiuti per operazioni di trattamento (D13, D14 e D15) non poteva rilasciare una attestazione di ‘avvenuto smaltimento’, ma semmai, una attestazione di ‘avvio a smaltimento’, con la quale si dava atto del fatto che i rifiuti fossero stati conferiti ad un soggetto autorizzato per le operazioni di definitivo smaltimento.
Come anticipato, la legge n.108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021, è intervenuta sull’argomento modificando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006 (T.U.A. – Testo Unico Ambientale): la riformulazione elimina la previsione dell’attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti ai principi generali.
Ecco cosa recita la legge n.108/2021:
“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”.
La responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari. Essenzialmente, è tornata in regime la situazione vigente prima del D.lgs. 116/2020.
Pertanto, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore.
Come emerge dal sito delle Camere di Commercio, non si tratterebbe di una cancellazione definitiva bensì di un rinvio. È infatti previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico nazionale dovrà definire, tra le altre cose, le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario (c.4 dell’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).
Non ci resta che attendere.
Fonti