Le imprese e gli enti iscritte all’Albo Gestori Ambientali devono versare il diritto annuale entro e non oltre il 30 aprile 2024.
L’omissione del pagamentodel diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento (art. 24, c. 7, del decreto n. 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.
In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
Le imprese iscritte in più categorie versano l’importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.
Nel caso di richiesta di cancellazione dall’Albo l’impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l’anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell’anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).
Si ricorda inoltre che, l’iscrizione alle varie categorie dell’Albo deve essere rinnovata ogni 5 anni, mentre l’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti di cui alla categoria 2-bis (ex procedura semplificata, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) deve essere rinnovata ogni 10 anni.
Quali imprese devono iscriversi all’Albo?
Ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività:
- raccolta e trasporto di rifiuti;
- bonifica dei siti;
- bonifica dei beni contenenti amianto;
- commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (categoria 2-bis);
- imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (categoria 3-bis).
Tali soggetti sono iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
Pagamento
Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali dovranno accedere al sito, inserire le proprie credenziali e provvedere al pagamento tramite le modalità previste dal sistema.