Il RENTRI è il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, entrato in vigore il 15 giugno 2023 a cui, progressivamente, tutti gli Enti coinvolti e i soggetti interessati dovranno aderire.
In sostanza si tratta di un modello di gestione digitale per l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e per la tenuta dei registri di carico e scarico.
Negli ultimi mesi sono stati pubblicati alcuni decreti contenenti le istruzioni utili per la trasmissione dei dati e la compilazione.
Procediamo con ordine e vediamo a che punto siamo arrivati.
Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?
Le iscrizioni partiranno a dicembre 2024 e saranno obbligati ad iscriversi i seguenti soggetti:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
- Produttori di rifiuti pericolosi.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
- Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
È comunque prevista la possibilità di iscriversi volontariamente a tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate.
Entrata in vigore
Il 15 giugno è stato pubblicato il Decreto n. 59/2023 recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Cosa prevede? Il decreto si compone di 24 articoli e 3 allegati e identifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità. Quindi, se siete interessati a consultare i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti, vi consigliamo di visionare gli allegati I e II del decreto 59/2023.
I nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicati, come già precedentemente descritto in questo nostro articolo, dalla data in vigore del regolamento:
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese – 15 dicembre 2024 – ed entro i sessanta giorni successivi.
- Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese – 15 giugno 2025 – ed entro i sessanta giorni successivi.
- Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 30esimo mese – 15 dicembre 2025 – ed entro i 60 giorni successivi.
Il 22 settembre 2023 è stato pubblicato sul sito del MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) il Decreto Direttoriale 97/2023 con il quale è stata adottata la “Tabella scadenza RENTRI” relativa all’entrata in vigore dei nuovi modelli.
RENTRI: accesso e iscrizione
Il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 definisce le modalità operative inerenti a:
- Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
- Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
- Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori
- Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori
Tali modalità operative sono presentate in 18 schede divise nei seguenti raggruppamenti:
- Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
- Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo (modalità 4-7)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)
Segnaliamo che dall’8 novembre è attivo il portale sul sito del RENTRI in cui gli utenti possono consultare tutti i vari decreti recenti emanati ed altri contenuti informativi utili, come ad esempio schede informative, presentazioni di approfondimento e video tutorial.
Le istruzioni per la compilazione di registri e FIR
Arriviamo infine al tanto atteso Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, il quale definisce – per mezzo degli allegati I e II – le modalità operative per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.
Allegato I – Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
- Produttore
- Carico del produttore
- Scarico del produttore
- Carico del nuovo produttore
- Scarico del nuovo produttore
- Esito conferimento
- Annotazioni
- Rettifica
- Stoccaggio istantaneo
- Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche
- Impianti di trattamento dei rifiuti
- Carico
- Scarico
- Esito conferimento
- Annotazioni
- Rettifica
- Stoccaggio istantaneo
- Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche
- Trasportatore
- Movimento unico carico e scarico
- Esito conferimento
- Annotazioni
- Stoccaggio istantaneo
- Rettifica
- Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche
- Intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione
- Movimento unico di carico e scarico
- Annotazioni
- Rettifica
- Stoccaggio istantaneo
- Allegati
Allegato II – Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
- FIR: principi generali
- Compilazione del FIR
- Utilizzo del modello in specifiche situazioni
- Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006
- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto di vendita
- Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture come definiti all’art. 230
- Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie come definiti all’art. 230, comma 5 del Decreto legislativo n. 152 del 2006
- Trasporto intermodale
- Microraccolta
- Trasbordo parziale
- Trasbordo totale
- Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto come definito all’art. 193, comma 15 del Decreto legislativo n. 152 del 2006
- Rifiuti prodotti dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario
- Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre
- Allegati
Fonti
Decreto n.59/2023 – Organizzazione e funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità
Decreto Direttoriale n. 97/2023 – Tabella scadenze RENTRI
Decreto Direttoriale n. 143/2023 – Modalità operative per l’accesso, iscrizione e trasmissione dei dati
Decreto Direttoriale n. 251/2023 – Modalità operative per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto
-
- Allegato I – Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
- Allegato II – Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto