Il RENTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
È entrato in vigore a tutti gli effetti il 15 giugno 2023 con il decreto n. 59 del 4 aprile 2023 e prevede un’iscrizione al portale differenziata e a scaglioni in base alla tipologia aziendale.
Procediamo con ordine e per tipologia: vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti interessati al RENTRI, quanto tempo hanno ancora a disposizione per iscriversi e quando dovranno iniziare ad utilizzare i nuovi modelli digitali.
1. Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti che devono iscriversi al RENTRI
Chi sono
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale.
- Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti.
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi.
Inoltre, dal 13 febbraio 2025 devono:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello.
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale.
- I trasportatori devono restituire ai produttori la copia completa del FIR formato cartaceo.
E, dal 13 febbraio 2026 devono:
- Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
- Gli impianti devono restituire ai produttori la copia del FIR in formato digitale.
2. Produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti e fino a 50 che devono iscriversi al RENTRI
Chi sono
- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Dal 13 febbraio 2025 devono:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
- Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto si devono iscrivere.
Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
E, dal 13 febbraio 2026 devono:
- Emettere i FIR in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
3. Altri produttori di rifiuti pericolosi che devono iscriversi al RENTRI
Chi sono
- Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
- Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese.
Dal 13 febbraio 2025, devono:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
- Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi.
Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
E, dal 13 febbraio 2026 devono:
- Emettere i FIR in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
4. Altri produttori di rifiuti non pericolosi (che non devono iscriversi al RENTRI)
Chi sono
- Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
- Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti.
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico.
Ma, dal 13 febbraio 2025 devono:
- Registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.
5. Come va fatta l’iscrizione al RENTRI?
Esclusivamente in via telematica tramite il portale del RENTRI. È necessaria l’autenticazione con identità digitale per accedere all’area riservata e iscriversi.
Ogni unità locale dell’operatore può iscriversi autonomamente.
Gli strumenti (intestati al rappresentante dell’operatore) per accedere all’area riservata sono:
- SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale
- CNS, carta nazionale dei servizi
- CIE, carta di identità elettronica
Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Cosa deve inserire l’utente
- Le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
- Le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta).
La delega
I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.
Pagamenti
Terminata l’iscrizione, l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
- Diritto di segreteria pari a 10€
- Contributo annuale diversificato in relazione a:
- Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
- Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
- Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il formulario
Cosa cambia
- Dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori devono utilizzare nuovo modello di FIR.
- Dal 13 febbraio 2025 tutti i FIR (cartaceo e digitali) devono essere vidimati digitalmente.
- Dal 13 febbraio 2026 tutti gli iscritti al RENTRI devono utilizzare i FIR in formato digitale.
- Dal 13 febbraio 2026 devono essere trasmessi al RENTRI i dati dei FIR pericolosi.
Cosa non cambia
- i soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private);
- la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con documenti alternativi;
- regimi particolari previsti dall’art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
- l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.
FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025
Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”. Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.
Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.
FIR digitale dal 13 febbraio 2026
Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI.
La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.
Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.
Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice.
Dal 13 febbraio 2026 tutti i produttori, trasportatori e destinatari iscritti devono trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.
7. Il registro di carico e scarico
Cosa cambia
- I nuovi modelli.
- L’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione.
- L’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro tenuto in forma digitale.
Cosa non cambia
- i soggetti obbligati e quelli esonerati.
- la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.
Quando si passa al digitale
Il registro dell’unità locale deve essere tenuto e vidimato in formato digitale:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori devono tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.
Per avere maggiori informazioni e ulteriori dettagli, la piattaforma del RENTRI fornisce diverse sezioni molto specifiche che rispondono a vari quesiti.