La normativa ADR è un insieme di disposizioni tecniche e indicazioni di metodo, sottoscritte a livello internazionale e aggiornate ogni due anni, che regolano il trasporto di merci pericolose su strada.
Lo scopo della norma ADR – che è l’acronimo inglese di “Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road” e in italiano “Accordo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada“ – è prevenire i rischi legati alle azioni di carico, scarico e trasporto di sostanze e oggetti pericolosi per le persone e per l’ambiente, e per questo classificate a livello internazionale a seconda della loro composizione chimico-fisica e della conseguente possibile reazione pericolosa.
L’accordo regola, in sintesi:
- la classificazione delle merci, sostanze e miscele pericolose in riferimento al trasporto su strada;
- le procedure e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose;
- le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
- i requisiti per il veicolo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.
Il 1° gennaio 2025 scatterà la nuova direttiva e ci saranno 6 mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi provvedimenti.
Cosa cambierà con l’ADR 2025?
Nella nuova versione 2025 vengono introdotti 11 nuovi numeri ONU nella tabella A del capitolo 3.2, così definiti:
- Classe 1: Materie e oggetti esplosivi
- UN 0514: Dispositivi a dispersione per l’estinzione degli incendi (Fire Suppressant Dispersing Devices – FSDD)
- Classe 2: Gas
- UN 3553: Disilano
- Classe 3: Liquidi infiammabili
- UN 3555: Sale sodico di trifluorometiltetrazolo in acetone, con almeno il 68% di acetone in massa
- Classe 6.1: Materie tossiche
- UN 3560: Soluzione acquosa di idrossido di tetrametilammonio con non meno del 25% di idrossido di tetrametilammonio
- Classe 8: Materie corrosive
- UN 3554: Gallio contenuto nei manufatti
- Classe 9: Materie ed oggetti pericolosi diversi
- UN 3551: Batterie agli ioni di sodio con elettrolita organico
- UN 3552: Batterie agli ioni di sodio contenute in apparecchiature o imballate con apparecchiature, con elettrolita organico
- UN 3556: Veicolo alimentato a batteria agli ioni di litio
- UN 3557: Veicolo alimentato a batteria al litio
- UN 3558: Veicolo alimentato a batteria agli ioni di sodio
- UN 3559: Dispositivi a dispersione per l’estinzione degli incendi (FSDD)
Sono state aggiunte le Disposizioni Speciali 400, 401, 404 e 677 relative al trasporto di batterie al litio e al sodio, e la 636 per le batterie da smaltire.
Il paragrafo 4.1.1.5.3, per quanto concerne i rifiuti, definisce le modalità di imballaggio consentite per i rifiuti che sono costituiti per lo più da contenitori interni di misure e materiali diversi, come ad esempio boccette, bottiglie, ecc. Mentre il paragrafo 5.4.1.1.3.3 ne definisce la corretta identificazione sul documento.
Inoltre, segnaliamo che la nota 3 del cap. 5.3, indica che i cassoni scarrabili sono considerati “container” ai fini della placcatura, pertanto, devono essere etichettati sui 4 lati.
Da non trascurare i cambiamenti relativi alla documentazione: i documenti ADR devono riportare la targa del veicolo che sta trasportando la merce (paragrafo 5.0.4) e, tali documenti, devono sempre essere custoditi in cabina.
L’ADR 2025 ribadisce che la formazione è obbligatoria anche per il trasporto delle sole Quantità Limitate.
Come già anticipato, gli aggiornamenti ADR prevedono un periodo transitorio di 6 mesi, pertanto, le novità introdotte con la versione 2025 saranno valide dal 1° gennaio 2025 ma sanzionabili solo dal 1° luglio 2025.
Le nozioni qui riportate non sono esaustive è hanno il solo intento di rendere consapevole il produttore delle novità normative a cui dovrà prestare attenzione nel 2025.