Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema digitale introdotto per gestire in modo uniforme, trasparente e sicuro la tracciabilità dei rifiuti in Italia. Attivo ufficialmente dal 15 giugno 2023, il RENTRI sostituisce gradualmente i sistemi cartacei tradizionali (formulari e registri) con strumenti digitali obbligatori.
L’iscrizione al RENTRI avviene in tre fasi distinte, a seconda della tipologia e della dimensione delle imprese. In questo articolo ci concentreremo sul secondo gruppo di soggetti obbligati, che dovranno iscriversi nel 2025.
Date chiave per il secondo gruppo
Le scadenze per l’iscrizione al RENTRI del secondo gruppo sono le seguenti:
- Finestra di iscrizione obbligatoria:
→ Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 - Inizio obbligo di gestione digitale (registro e FIR):
→ Dal 13 febbraio 2026
Nel periodo che intercorre tra il 13 febbraio 2025 e la data di iscrizione, i soggetti interessati dovranno comunque gestire gli adempimenti con i nuovi modelli cartacei predisposti dal RENTRI e vidimati digitalmente.
Chi rientra nel secondo gruppo: soggetti obbligati
Il secondo gruppo include una fascia ampia di imprese, in particolare:
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali
- attività artigianali
- trattamento di rifiuti, acque reflue, fumi e fanghi
- Il requisito dimensionale è:
- più di 10 e fino a 50 dipendenti
Sono quindi escluse da questa scadenza le microimprese con ≤10 dipendenti, che rientreranno nel terzo scaglione.
Queste imprese sono obbligate a:
- iscriversi al RENTRI entro il 14 agosto 2025
- iniziare a utilizzare la gestione digitale dal momento dell’iscrizione (registro) e dal 13 febbraio 2026 (formulari)
Adempimenti prima dell’iscrizione
In attesa dell’apertura della finestra di iscrizione, le aziende del secondo gruppo dovranno già prepararsi per il nuovo regime documentale.
Dal 13 febbraio 2025, prima di iscriversi, dovranno:
- Utilizzare il nuovo modello cartaceo del registro di carico e scarico, da vidimare presso la Camera di Commercio
- Emettere i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) utilizzando i nuovi modelli cartacei predisposti dal RENTRI, con vidimazione digitale obbligatoria
È importante chiarire che, sebbene l’iscrizione al RENTRI avvenga più tardi, l’obbligo di adeguarsi ai nuovi modelli cartacei entra in vigore per tutti dal 13 febbraio 2025.
Cosa cambia dopo l’iscrizione
Una volta completata l’iscrizione al RENTRI, le imprese del secondo gruppo passeranno da una gestione cartacea a una gestione completamente digitale del registro. Nello specifico:
- Il registro di carico e scarico dovrà essere tenuto in formato digitale, tramite:
- la piattaforma RENTRI
- oppure software gestionali interoperabili
- I dati del registro dovranno essere trasmessi digitalmente al portale RENTRI
L’obbligo di gestione digitale del registro scatta a partire dalla data di iscrizione, quindi potrebbe essere diverso per ciascuna azienda, in base a quando effettua effettivamente l’iscrizione tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025.
Dal 13 febbraio 2026: obbligo di FIR digitale
La scadenza del 13 febbraio 2026 è quella definitiva per la digitalizzazione completa del sistema di tracciabilità, e riguarderà:
- Emissione del FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) in formato digitale
- Vidimazione digitale automatica tramite la piattaforma RENTRI
- Trasmissione obbligatoria dei dati relativi ai FIR dei rifiuti pericolosi al portale RENTRI
Questo implica che, da quella data, non sarà più possibile utilizzare i FIR cartacei per i soggetti iscritti, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa (es. piccoli produttori non obbligati all’iscrizione).
Come iscriversi al RENTRI: guida passo-passo
L’iscrizione avviene esclusivamente online sul portale ufficiale:
🔗 www.rentri.gov.it
➤ Accesso all’area riservata:
È necessario che il legale rappresentante acceda con una delle seguenti identità digitali:
- SPID (anche ad uso professionale)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
➤ Dati da inserire:
- Unità locali coinvolte nella produzione, trasporto o gestione dei rifiuti
- Tipologia di attività svolta: produzione, trasporto, smaltimento, intermediazione, ecc.
➤ Delega:
È possibile delegare soggetti terzi, come dipendenti o consulenti ambientali, per:
- completare l’iscrizione
- trasmettere i dati
- firmare i FIR e gestire i registri
➤ Costi di iscrizione:
- Diritto di segreteria: €10 una tantum per ogni unità locale
- Contributo annuale (primo anno): €50
- Contributo annuale (anni successivi): €30
- Il pagamento del contributo deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno
Sanzioni per inadempimento
La mancata iscrizione o il mancato rispetto degli obblighi previsti può comportare sanzioni amministrative fino a 9.000 euro, oltre a ulteriori implicazioni in caso di controlli da parte degli enti competenti (ARPA, Città Metropolitana, Carabinieri Forestali).
L’iscrizione al RENTRI per il secondo gruppo rappresenta un passaggio fondamentale verso una gestione più efficiente, trasparente e conforme alla normativa ambientale.
Le imprese che rientrano in questa categoria devono:
- Prepararsi in anticipo rispetto alla scadenza del 15 giugno 2025
- Adeguare i processi interni alla digitalizzazione
- Dotarsi di strumenti e competenze per gestire i FIR e i registri in formato elettronico
- Affidarsi a professionisti ambientali qualificati per evitare errori e sanzioni
Agire per tempo è la chiave per affrontare con serenità e consapevolezza il cambiamento normativo in atto.










