Sono state recentemente pubblicate sul portale RENTRI nuove Schede Informative contenenti importanti chiarimenti operativi per gli operatori del settore rifiuti. Di seguito un riepilogo strutturato e aggiornato delle principali novità.
Aspetto esteriore dei rifiuti (Campo 6 del FIR) – Modalità di compilazione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione, Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli, ha fornito un importante chiarimento in merito alla corretta compilazione del campo 6 del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), relativo all’aspetto esteriore dei rifiuti.
In particolare, è stato ribadito che il riferimento normativo per il trasporto su strada dei rifiuti pericolosi è l’Accordo ADR, allegato tecnico alla Direttiva 2008/68/CE, recepito in Italia con il D.Lgs. 35/2010. In conformità a tali disposizioni, il trasporto di rifiuti in cisterna non può essere considerato “alla rinfusa”, poiché avviene mediante conferimento in un contenitore dedicato, rappresentato appunto dalla cisterna.
Pertanto, nei casi di trasporto di rifiuti in cisterna, al campo 6 del FIR deve essere obbligatoriamente utilizzata la dicitura: “n. colli / contenitori”
Contributo annuale dovuto al RENTRI
Ai sensi dell’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e dell’Allegato III, Tabella I del medesimo decreto, il contributo annuale dovuto per gli anni successivi a quello di iscrizione al RENTRI deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Gli importi sono determinati come segue:
- 60 euro per ogni unità locale per:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con oltre 50 dipendenti;
- soggetti che svolgono attività di trasporto rifiuti;
- impianti di trattamento;
- intermediari e consorzi;
- soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 59/2023, indipendentemente dal numero di dipendenti.
- 30 euro per ogni unità locale per:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
- 10 euro per ogni unità locale per:
- produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
L’operatore è tenuto a verificare annualmente, entro il termine del 30 aprile, la regolarità della propria posizione contributiva e a provvedere autonomamente al pagamento del contributo esclusivamente tramite l’area riservata del portale RENTRI, accedendo alla funzione: “Pratiche / Contributo annuale”
Iscrizione e contributo – Terzo scaglione
Per i soggetti appartenenti al terzo scaglione, l’avvio della pratica di iscrizione al RENTRI sarà possibile a partire dal 15 dicembre 2025. Il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica dovranno essere effettuati nel corso del 2026 ed entro e non oltre il 13 febbraio 2026.
Il contributo versato in fase di iscrizione nel 2026 avrà validità per l’intera annualità 2026 e non saranno richiesti ulteriori versamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.










