Per chi produce, trasporta o gestisce rifiuti, il 2026 rappresenta un punto di svolta per il RENTRI. Dopo le prime fasi di avvio del sistema, tra agosto e settembre sono arrivate importanti novità operative che incidono direttamente sulla gestione quotidiana di formulari e registri.
Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 sono state aggiornate le istruzioni operative per FIR e registri, mentre il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 ha introdotto ulteriori chiarimenti sulle procedure da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI.
Si tratta di aggiornamenti che interessano soprattutto le aziende, perché chiariscono come comportarsi in molte delle situazioni che più frequentemente generano dubbi operativi.
xFIR obbligatorio: il formulario digitale entra a regime
La novità più evidente è arrivata il 16 settembre 2026, quando è terminato il periodo transitorio che consentiva agli operatori iscritti al RENTRI di scegliere tra formulario cartaceo e formulario digitale.
Da quella data, per i soggetti obbligati, il riferimento è diventato l’xFIR, il nuovo formulario digitale integrato nel RENTRI.
In sintesi, il formulario digitale deve essere utilizzato per la gestione dei rifiuti pericolosi e, in diversi casi, anche per i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese soggette agli obblighi di iscrizione al RENTRI. Inoltre, tutti i rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento devono essere accompagnati da un xFIR.
L’entrata a regime del sistema rende ancora più importante la corretta compilazione della documentazione, anche perché il formulario digitale segue regole diverse rispetto al tradizionale FIR cartaceo.
Con l’xFIR gli errori si gestiscono prima, non dopo
Uno degli aspetti più importanti riguarda la gestione degli errori.
Con il formulario digitale non è più possibile fare affidamento sulle correzioni effettuate successivamente alla compilazione. Per questo motivo è fondamentale prestare particolare attenzione a tutti i dati inseriti prima dell’avvio del trasporto.
Codice EER, produttore, destinatario, trasportatore, quantità e autorizzazioni devono essere verificati accuratamente fin dalle prime fasi, perché la digitalizzazione rende molto più immediata l’individuazione di eventuali incongruenze.
Registro di carico e scarico: chiarimenti sulle modalità di compilazione
Tra le principali novità introdotte dal Decreto Direttoriale 210/2026 ci sono quelle relative al registro cronologico di carico e scarico.
Non cambiano i modelli già in uso, ma vengono fornite istruzioni più dettagliate sulle modalità di compilazione e sulle operazioni di rettifica.
In particolare, il decreto chiarisce che:
- una registrazione può essere rettificata più volte;
- non è possibile rettificare una rettifica già effettuata;
- ogni rettifica deve riportare integralmente i dati della registrazione originaria;
- vengono definite specifiche modalità per correggere registrazioni effettuate sul vecchio registro cartaceo dopo il passaggio al registro digitale;
- vengono forniti ulteriori chiarimenti sulla gestione dell’esito del conferimento e dei pesi verificati a destino.
Si tratta di indicazioni particolarmente utili per le aziende che hanno già completato il passaggio alla gestione digitale e che si trovano quotidianamente a dover correggere o integrare registrazioni.
Non serve attendere tutti i dati per registrare il conferimento
Tra i chiarimenti introdotti dalle nuove istruzioni operative ce n’è uno destinato a semplificare la gestione amministrativa.
Nel caso in cui alcune informazioni relative al conferimento non siano ancora disponibili entro i termini previsti per la registrazione, l’operatore può procedere alla registrazione nei tempi stabiliti e integrare successivamente i dati mancanti tramite una rettifica collegata alla registrazione originaria.
Una precisazione che aiuta a evitare ritardi e a gestire in modo più lineare la documentazione.
Come gestire respingimenti, cambi di destinatario e altri casi particolari
Una parte importante delle nuove istruzioni operative riguarda situazioni che possono verificarsi durante il trasporto e che, fino a oggi, erano spesso fonte di dubbi.
Pensiamo a un impianto che accetta solo una parte del carico e respinge il quantitativo restante, oppure a un destinatario che non può ricevere il rifiuto e rende necessario il conferimento presso un altro impianto.
Le nuove linee guida chiariscono come gestire correttamente:
- respingimenti totali o parziali;
- conferimenti a più destinatari;
- cambi di destinatario durante il trasporto;
- trasbordi tra veicoli;
- soste tecniche.
L’obiettivo è garantire la continuità della tracciabilità anche quando il trasporto non si conclude secondo quanto previsto al momento della partenza, fornendo agli operatori indicazioni più precise per documentare ogni passaggio.
Se il RENTRI non funziona: previste procedure di emergenza
Con l’obbligo dell’xFIR una delle domande più frequenti è diventata molto semplice: cosa succede se il sistema non funziona?
Le nuove disposizioni distinguono due situazioni diverse.
La prima è l’indisponibilità del RENTRI, cioè quando la piattaforma non è accessibile o non consente di operare correttamente.
La seconda è il cosiddetto degrado temporaneo, introdotto dal Decreto Direttoriale 254/2026. Si tratta dei casi in cui il RENTRI è attivo ma alcune funzionalità dell’xFIR non permettono di completare le operazioni necessarie.
In entrambe le situazioni la normativa prevede procedure specifiche per garantire la continuità della tracciabilità.
In pratica, l’operatore può ricorrere a modalità alternative di gestione del formulario, anche tramite FIR cartaceo nei casi previsti, documentando il malfunzionamento e completando successivamente gli adempimenti richiesti dal sistema.
Per le aziende è un aspetto importante: un problema tecnico non comporta automaticamente il blocco delle attività, ma richiede il rispetto di procedure precise.
Prolungato il tempo per correggere il formulario
Tra le ultime novità pubblicate dal RENTRI c’è anche un aggiornamento che riguarda la funzione di rollback dell’xFIR. Dal 29 settembre 2026 il tempo disponibile per annullare la propria firma e correggere gli ultimi dati inseriti nel formulario digitale è stato esteso da 15 a 30 minuti. La funzione può essere utilizzata solo se l’xFIR non è già stato scaricato e se il destinatario non ha ancora restituito la copia del formulario.
Si tratta di una modifica richiesta dagli operatori e pensata per offrire maggiore flessibilità nella gestione di eventuali errori materiali durante la compilazione del FIR digitale.
Fonti










