Il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti segna una tappa fondamentale. Con l’entrata in vigore della Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, il panorama normativo introduce importanti novità per quanto riguarda l’emissione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) durante l’attuale fase di transizione al sistema RENTRI.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per gestire correttamente i flussi documentali nei prossimi mesi.
Il periodo transitorio: libertà di scelta e uniformità
Dal 14 aprile 2026 fino al 15 settembre 2026, le aziende si trovano in un “arco temporale di convivenza” tra vecchio e nuovo regime. In questo periodo, il produttore o detentore del rifiuto ha la facoltà di scegliere il formato di emissione del FIR: digitale o cartaceo.
Tuttavia, la flessibilità nella scelta iniziale comporta un obbligo di uniformità per tutta la filiera. Una volta che il produttore decide il formato, tutti i soggetti coinvolti (trasportatore e destinatario) devono obbligatoriamente adottare la medesima modalità.
Il FIR digitale: regole per la gestione
Se si opta per il formato digitale, è fondamentale rispettare i seguenti criteri per evitare sanzioni o non conformità:
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Continuità Digitale: Il documento deve rimanere in formato elettronico fino all’accettazione finale da parte del destinatario.
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Divieto di Conversione: A differenza del passato, dal 14 aprile non è più consentito convertire il FIR digitale in cartaceo durante il trasporto o nelle fasi successive.
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La stampa di cortesia: La stampa cartacea del formulario digitale che accompagna il mezzo ha una funzione puramente informativa per le autorità di controllo, ma non sostituisce legalmente il file digitale originale.
Cosa succederà il 16 settembre 2026?
Questa fase di convivenza ha una scadenza precisa. Dal 16 settembre 2026, l’emissione del FIR in formato digitale diventerà obbligatoria per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, ovvero:
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Produttori di rifiuti pericolosi.
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Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti (per le attività specifiche previste dalla norma).
Gestione delle emergenze e connettività
La normativa prevede protocolli chiari in caso di indisponibilità temporanea dei servizi (problemi di rete o autenticazione). In queste circostanze, restano attive le procedure di emergenza:
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Annotazione manuale sulla stampa del FIR.
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Invio di una dichiarazione formale via PEC all’indirizzo istituzionale dedicato.










